Art. 3.
(Testamento biologico).

      1. Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere ha la facoltà di redigere un testamento biologico, che resta valido e vincolante per i medici curanti anche in caso di successiva perdita della capacità naturale o della facoltà di comunicare, contenente l'individuazione dei trattamenti sanitari cui acconsente o non acconsente di essere sottoposta.

 

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      2. Il testamento biologico, in particolare, può contenere la volontà espressa della persona:

          a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di prolungamento dell'esistenza dipendente da apparecchiature, o alcune forme di rianimazione specifiche e definite, o di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

          b) di non essere sottoposta all'alimentazione o all'idratazione artificiali o per mano di terzi;

          c) di poter fruire, in caso di sofferenze anche psicologiche ritenute personalmente inaccettabili, degli opportuni trattamenti analgesici, anche qualora gli stessi possano provocare una riduzione della propria aspettativa di vita;

          d) di rifiutare specifici trattamenti, anche quando le condizioni di salute non sono definite critiche e di optare invece per trattamenti alternativi;

          e) di consentire la partecipazione in studi clinici di medicina critica in caso di incapacità di dare il proprio consenso informato;

          f) di consentire il prelievo di organi o tessuti per donazione, tutti quelli contemplati e considerati appropriati dall'équipe medica, ovvero organi definiti e specificati, in caso di morte cerebrale documentata.

      3. In caso di ricovero ospedaliero, il paziente può in qualsiasi momento chiedere che il suo testamento biologico nonché l'indicazione dell'eventuale fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4, siano allegati alla sua cartella clinica; da tale momento, essi diventano vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è rilasciata ricevuta scritta al paziente e all'eventuale fiduciario.
      4. In caso di perdita della capacità naturale o della facoltà di comunicare, il testamento biologico può altresì essere allegato alla cartella clinica del paziente, su richiesta del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4, di parenti del paziente, delle associazioni di cui all'articolo 11,

 

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comma 1, ovvero di chiunque sia in possesso di copia del testamento stesso. Dell'avvenuta ricezione è rilasciata ricevuta scritta ai soggetti di cui al presente comma.
      5. In ogni caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario non sia in condizione di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa nel testamento biologico e, in subordine, a quella manifestata dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4.
      6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nel testamento biologico, nonché di quelle espresse dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4, è perseguibile in sede civile e penale.
      7. Il testamento biologico nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 4 sono redatti nelle forme previste dal codice civile per i testamenti, ovvero, in caso di loro redazione in corso di ricovero ospedaliero, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 2. Le medesime forme e modalità si applicano anche per il loro rinnovo, modifica o revoca, che possono avvenire in qualunque momento. In caso di più testamenti biologici divergenti, prevale quello avente data certa posteriore.
      8. Il medico che provoca o agevola la morte di una persona che versa nelle condizioni di cui all'articolo 5 non è punibile se la richiesta di procedere in tale senso è stata formulata nel testamento biologico quando la persona era pienamente capace di intendere e di volere.