1. Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere ha la facoltà di redigere un testamento biologico, che resta valido e vincolante per i medici curanti anche in caso di successiva perdita della capacità naturale o della facoltà di comunicare, contenente l'individuazione dei trattamenti sanitari cui acconsente o non acconsente di essere sottoposta.
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di prolungamento dell'esistenza dipendente da apparecchiature, o alcune forme di rianimazione specifiche e definite, o di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
b) di non essere sottoposta all'alimentazione o all'idratazione artificiali o per mano di terzi;
c) di poter fruire, in caso di sofferenze anche psicologiche ritenute personalmente inaccettabili, degli opportuni trattamenti analgesici, anche qualora gli stessi possano provocare una riduzione della propria aspettativa di vita;
d) di rifiutare specifici trattamenti, anche quando le condizioni di salute non sono definite critiche e di optare invece per trattamenti alternativi;
e) di consentire la partecipazione in studi clinici di medicina critica in caso di incapacità di dare il proprio consenso informato;
f) di consentire il prelievo di organi o tessuti per donazione, tutti quelli contemplati e considerati appropriati dall'équipe medica, ovvero organi definiti e specificati, in caso di morte cerebrale documentata.
3. In caso di ricovero ospedaliero, il paziente può in qualsiasi momento chiedere che il suo testamento biologico nonché l'indicazione dell'eventuale fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4, siano allegati alla sua cartella clinica; da tale momento, essi diventano vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è rilasciata ricevuta scritta al paziente e all'eventuale fiduciario.
4. In caso di perdita della capacità naturale o della facoltà di comunicare, il testamento biologico può altresì essere allegato alla cartella clinica del paziente, su richiesta del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4, di parenti del paziente, delle associazioni di cui all'articolo 11,